Art. 4.

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 40 per cento al comune di Stresa, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

          b) il 35 per cento alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

 

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          c) il 25 per cento alla regione Piemonte che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

      2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo viene effettuato dal comune di Stresa, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.