1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:
a) il 40 per cento al comune di Stresa, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;
b) il 35 per cento alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;
c) il 25 per cento alla regione Piemonte che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo viene effettuato dal comune di Stresa, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.